Abuso edilizio: la prescrizione del reato fa decadere l'ordine di demolizione
20 giugno 2026
La Cassazione, con la sentenza n. 5754/2026, è tornata a ad occuparsi del rapporto fra la declaratoria di prescrizione del reato edilizio e la revoca dell’ordine di demolizione, stabilendo che nel giudizio penale, se un reato edilizio si estingue per prescrizione, non può restare valido l’ordine di demolizione o rimozione dei manufatti. Infatti queste misure sono considerate sanzioni amministrative accessorie che presuppongono una condanna e che quindi devono essere revocate in assenza di quest'ultima.
In particolare nella sentenza in esame la Suprema Corte statuisce che " l'estinzione per prescrizione del reato edilizio e di quello paesaggistico dichiarata dal giudice di appello comporta la conseguente dichiarazione di revoca dell'ordine di demolizione e dell'ordine di remissione in pristino impartiti con la sentenza di primo grado, trattandosi di sanzioni amministrative accessorie che conseguono alle sole sentenze di condanna per detti reati ai sensi degli art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Pertanto, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, tale statuizione va revocata dal giudice dell'impugnazione, fermo restando l'autonomo potere-dovere dell'Autorità amministrativa.”
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